Home www.mondomoto.com
annunci moto usate abbigliamento accessori ricambiconcessionari, officine e negozi d'italianotizie sport e motorirubriche guida sicura, manutenzione moto, ...Servizi ai concessionari, officine e negozi moto
Guida Sicura | Patente a Punti | Manutenzione | Le Spese della Moto | Annunci Lavoro

news mondocar

Il nuovo codice prevede 20 punti virtuali per ogni patente di guida che verranno scalati a seconda delle infrazioni commesse.
I Motociclisti e gli automobilisti che commettono più infrazioni in una volta sola possono perdere al massimo 15 punti nel caso in cui non siano previste sanzioni accessorie (sospensione e revoca della patente). Per recuperare i punti persi sono previsti dei corsi di educazione stradale con frequenza obbligatoria.

Tabella punti per infrazione:

10 punti
8 punti
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Tabella infrazioni e punti in pdf.


Violazioni che comportano la perdita di 2 punti Articolo
Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/h art. 142, comma 8°
Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata art. 146, comma 2°
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata art. 148, comma 15° con rif. ai comma 8°
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte art. 154, comma 8°
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi. art. 158, comma 2 lettere d), g), h).
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo art 161, comma 1° e 3°
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali art. 162, comma 5°
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni art. 165, comma 3
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b)
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell'equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza art. 168, comma 9 bis
Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture art. 169, comma 9°
Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo art. 174, comma 4°
Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo art. 174, comma 5°
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a)
Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali)
Rientrano in questa ipotesi:
- lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio
- esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc.
art. 175, comma 16°
Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade
Rientrano in questa ipotesi ad esempio:
- non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento;
- uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione
- cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione
- in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia
- lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza
- procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade
- non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio
art. 176, comma 21°
Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze art. 177 comma 5°
mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo art. 178 comma 3°
Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc.. art. 189, comma 9°
Non dare la precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l’attraversamento di una strada senza strisce pedonali art. 191, comma 2

Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.